Condizioni di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Contratto

I seguenti termini e condizioni (le “Condizioni Generali”) regolano la vendita di prodotti e/o macchine e/o componenti (la “merce”) intercorsa tra il venditore “MIGLIAVACCA di Migliavacca Giuseppe e Franco S.n.c.” (il “Venditore”) e qualsiasi Acquirente. Le stesse sono consultabili sul sito internet https://migliavaccaattrezziagricoli.it/_ Ogni pattuizione difforme dalle presenti Condizioni Generali avrà efficacia solo se esplicitamente accettata dal Venditore per iscritto. Ogni Ordine/Commessa emesso dall’Acquirente è soggetto all’accettazione scritta (la “Conferma d’ordine”) del Venditore ed il contratto di vendita (il “Contratto”) si intenderà concluso, divenendo vincolante tra le parti, nel momento in cui la Conferma d’ordine perverrà all’Acquirente. La Conferma inviata dal Venditore definisce e riporta tutte le condizioni ed i contenuti definitivi e vincolanti del Contratto, sostituendosi integralmente all’Ordine/Commessa. Qualora la Conferma contenga aggiunte, limitazioni o presenti altri cambiamenti rispetto all’Ordine/Commessa, l’assenso dell’Acquirente a tali variazioni si intenderà tacitamente prestato, salvo contestazione scritta da far pervenire al Venditore entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa a mezzo PEC, all’indirizzo: migliavacca@registerpec.it. Tale mancata contestazione comporterà altresì l’integrale accettazione da parte dell’Acquirente delle presenti Condizioni Generali, che saranno le sole a regolare il Contratto e prevarranno, in ogni caso, sulle eventuali condizioni di acquisto predisposte dall’Acquirente. L’invio all’Acquirente della fattura emessa a fronte dell’Ordine/Commessa, se antecedente alla ricezione della conferma scritta, comporta in ogni caso la conclusione del Contratto.

2. Termini e modalità di pagamento – adeguamento del prezzo – eventuali contestazioni

Il pagamento del prezzo della merce dovrà essere corrisposto dall’Acquirente sul conto corrente bancario di volta in volta indicato dal Venditore, alle scadenze stabilite dalla Conferma dell’Ordine.

Qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti dei prezzi dovuti al costo delle materie prime, energia o ad altri elementi di costo, Migliavacca S.n.c. è autorizzata sin d’ora all’adeguamento del prezzo concordato per l’acquisto o l’esecuzione della lavorazione, in misura pari all’incremento riscontrato sugli elementi di costo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costo materie prime, costo fornitori, costo trasporto, costo componenti, costo energia, ecc.). L’aumento del prezzo dovrà essere comunicato all’acquirente a mezzo email o PEC e si considera accettato ora per allora dall’acquirente nella misura massima del 15%.Nell’ipotesi di aumenti superiori al 15%, le parti si impegnano sin d’ora alla rinegoziazione del contratto, con eventuale diritto per la parte interessata alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. I termini per la consegna del bene si intendono sospesi dalla segnalazione del venditore relativa alla necessità di aumentare/adeguare il prezzo, sino al termine della fase di rinegoziazione. In caso di pagamento rateizzato, eventuali contestazioni in merito all’esecuzione del presente Contratto e/o alla qualità e quantità della merce fornita non daranno diritto all’Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti dovuti alle scadenze. E’ fatto salvo il diritto dell’Acquirente di ottenere la sospensione del Contratto ove concorrano idonei motivi imputabili direttamente al Venditore, previo accordo con il Venditore stesso.

3. Mancato ritiro della merce e importi versati in acconto

Il Venditore comunicherà a mezzo mail, fax, ovvero PEC all’Acquirente la data per il ritiro della merce. In caso di ritardo eccedente 10 giorni dalla ricezione dell’avviso “merce pronta e giacente”, il Venditore avrà facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante mera diffida ad adempiere entro 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto con diritto per il Venditore di trattenere, a titolo di parziale risarcimento, le somme eventualmente già versate dall’Acquirente, salvo l’eventuale maggior danno risarcibile. In ogni caso, resta salvo il diritto del Venditore di avvalersi di ogni rimedio previsto dalla Legge in relazione all’inadempimento dell’Acquirente

. 4. Consegna della merce, trasferimento del rischio e ritardo nella consegna

La consegna della merce si intenderà effettuata nel momento in cui la stessa sarà pronta per lo scarico nel “Luogo di Consegna” specificato nella conferma d’ordine o in altra località concordata per iscritto tra le Parti.

Se non espressamente concordato in altro modo, il bene verrà reso disponibile dal Venditore “franco fabbrica” e, dunque, presso i locali della Migliavacca S.n.c. Il trasporto ed i relativi rischi dei beni sono integralmente a carico dell’Acquirente, anche in caso di reso del bene e ciò anche nel caso in cui il trasporto sia curato dal Venditore. Resta comunque inteso che qualsiasi responsabilità che possa derivare ai beni per eventi successivi alla consegna degli stessi al vettore, ivi inclusi eventuali danni a persone e/o cose (anche quando tali cose siano parti o elementi accessori del bene) sarà ad esclusivo carico del compratore che terrà indenne il venditore e che si impegna altresì ad assicurare ogni rischio in maniera adeguata, senza diritto di regresso nei confronti del venditore. E’ onere dell’Acquirente segnalare per iscritto, a mezzo email o PEC, entro le 48 ore successive alla consegna, l’eventuale mancanza di parti dei macchinari. L’Acquirente dovrà altresì comunicare per iscritto a mezzo mail entro 8 giorni ogni altro eventuale vizio di conformità del macchinario, indicando nel dettaglio le cause all’origine della mancata conformità. In assenza di simili comunicazioni, si riterrà che la merce sia stata accettata dall’Acquirente alla consegna.Fermo quanto specificato al successivo art. 12, il ritardo nella consegna della merce da parte del Venditore non potrà comportare alcuna penale in favore dell’acquirente, ovvero diritto a risarcimento di eventuali danni in capo allo stesso.

5. Garanzia dei beni e dei macchinari

Il Venditore riconosce all’Acquirente unicamente una garanzia per vizi meccanici o elettrici dei Macchinari avente la durata di dodici mesi decorrenti dalla data di consegna/collaudo. La garanzia consisterà, a scelta del Venditore, nella riparazione o sostituzione, a cura e spese del Venditore medesimo, delle parti strutturali e delle altre componenti dei Macchinari che risultino guasti o non conformi per vizi di origine. Il Venditore provvederà alla sostituzione o alla riparazione delle parti difettose nel più breve tempo possibile, da stabilire di volta per volta tra le parti, e avrà facoltà di richiedere all’Acquirente la pronta restituzione dei pezzi sostituiti. La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura, né ai danni causati da errata o carente manutenzione, da errate manovre del personale dell’Acquirente, dall’uso di materie prime non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi, da danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell’uso dei beni in presenza di problemi tecnici, o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione, o da ogni altra causa non direttamente imputabile al Venditore. La garanzia perde ogni efficacia quando sui Macchinari vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti dal Venditore e quando siano apportate modifiche senza il previo consenso scritto del Venditore. Per i Macchinari consegnati smontati dal Venditore, la garanzia perde qualsiasi efficacia qualora il montaggio o la messa in funzione non vengano effettuati dal personale del Venditore, o dallo stesso delegato. Il Venditore non risponderà, salvi i limiti inderogabili di legge, dei danni causati da eventuali difetti dei propri Macchinari e dalla garanzia saranno comunque esclusi tutti gli ulteriori danni, compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, o derivanti dalla risoluzione del Contratto. E’ esclusa la garanzia per modifiche dei macchinari e/o di parti di

esse richieste dall’Acquirente, nonché su macchinari usati.  La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denunzia del vizio, comunicata in forma scritta dall’Acquirente al Venditore, entro 8 giorni dal momento in cui l’Acquirente ne ha fatto la scoperta, nonché all’espressa richiesta di intervento in garanzia. Nei

casi in cui – pur in assenza di vizi originali coperti dalla presente garanzia – si rendano comunque necessarie operazioni di montaggio/ riparazione, per le prestazioni di riparazione e/o montaggio aventi rilevante complessità tecnica, il Venditore interverrà direttamente inviando presso l’Acquirente un tecnico specializzato con il compito di supervisionare l’attività di montaggio/riparazione che sarà effettuata materialmente da personale dell’Acquirente ed a spese dello stesso. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno del personale tecnico inviato dal Venditore saranno a carico dell’Acquirente.

6. Modifiche successive all’acquisto e alla consegna

Qualsiasi modifica che l’Acquirente apportasse all’ordine, così come qualsiasi modifica di ordine tecnico e/o di allestimento potrà implicare, a giudizio del Venditore, la proroga del termine di consegna previsto, come pure una revisione e maggiorazione del prezzo. Allo stesso modo, eventuali modifiche richieste dall’Acquirente a livello meccanico e/o di software in epoca successiva alla consegna del macchinario potranno implicare l’applicazione di nuovi importi a carico dell’Acquirente.

7. Protezioni anti-infortunistiche 

Il Venditore garantisce che i macchinari sono dotati di protezioni antinfortunistiche conformi alle attuali normative europee sulla prevenzione degli infortuni. Eventuali modifiche richieste dall’Acquirente su mezzi di nuova produzione, usati, o già di proprietà dell’Acquirente o di soggetti terzi saranno effettuati ad esclusiva responsabilità (civile, penale, patrimoniale) e rischio dell’Acquirente, che svolge ora per allora espressa manleva in favore della   

8. Sospensione e risoluzione del contratto

Il Venditore avrà facoltà di sospendere e/o di risolvere il presente Contratto, mediante semplice comunicazione scritta, e con effetto immediato, qualora il Compratore non adempia regolarmente e integralmente ai propri obblighi di pagamento del prezzo (compreso il versamento dell’acconto, ovvero la presentazione di idonee garanzie di pagamento). Il Venditore potrà inoltre risolvere con efficacia immediata il presente Contratto, mediante semplice comunicazione scritta, nel caso in cui l’Acquirente sia sottoposto a procedura concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da porre in evidente rischio e pericolo il conseguimento della controprestazione (a titolo esemplificativo: soggezione a pignoramenti per importi rilevanti, stato di insolvenza, elevazione di protesti a suo carico, ecc.).

Il venditore potrà altresì risolvere il contratto unilateralmente in caso di impossibilità sopravvenuta per carenza e/o particolare difficoltà nel reperimento di materie prime e/o materiali e/o componenti e/o mezzi e/o attrezzi legate a difficoltà del mercato, il tutto senza diritto ad indennizzo alcuno in favore dell’acquirente.

Ciascuna delle parti potrà risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta a fronte di un aumento superiore al 15% del prezzo convenuto dettato da ragioni indipendenti dalla volontà delle parti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costo materie prime, costo fornitori, costo trasporto, costo componenti, costo energia).   

9. Responsabilità del venditore

Fermo quanto al punto 3, qualora la consegna della merce subisca ritardi significativi per gravi cause imputabili alla responsabilità del Venditore, l’Acquirente che abbia dimostrato di aver subito gravi danni dal ritardo potrà chiedere, a titolo di integrale risarcimento e con rinuncia ad ogni altro diritto e pretesa nei confronti, un indennizzo pari al 1% al netto IVA del prezzo di vendita per ogni settimana di ritardo, entro l’importo massimo di € 300,00 di indennizzo per settimana di ritardo, con una franchigia di 60 giorni dalla data prevista per la consegna. In ogni caso, l’ammontare complessivo dell’indennizzo non potrà mai eccedere il 10% del prezzo fatturato sulla parte di fornitura in relazione alla quale si è verificato il ritardo di produzione/consegna. La somma così determinata costituisce il limite massimo del risarcimento dovuto dal Venditore all’Acquirente a fronte di qualunque inadempimento del Venditore stesso relativo al Contratto. E’ espressamente escluso ogni altro rimedio e la risarcibilità di danni ulteriori. Rimane in ogni caso esclusa la responsabilità del Venditore per danni da mancata o ridotta produzione, nonché per danni indiretti e consequenziali documentati.

10. Risoluzione delle controversie – Foro di competenza

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relative al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia, fatta salva la competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Milano.

11. Migliorie tecniche

Il Venditore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di ordine tecnico e/o estetico, che si rendesse necessaria per favorire il miglior e più sicuro funzionamento dei Macchinari ordinati dall’Acquirente.

12. Forza maggiore

Per forza maggiore si intende ogni azione e/o evento imprevedibile, indipendente dalla diretta volontà delle parti contrattuali, al di fuori del loro controllo ed a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio adeguato (in via esemplificativa e non esaustiva: guerra, atti di terrorismo, sommosse e tumulti, scioperi trasporti e/o dogane, interruzione vie di comunicazione, embargo, incendio, sabotaggio, calamità o eventi naturali avversi quali nevicate intense, frane, inondazioni, fughe di gas, provvedimenti ostativi da parte di Autorità governative o fiscali o doganali, sospensione nel rifornimento di materie prime, di attrezzature, di energia motrice o elettrica o combustibile, di prestazioni di lavoro). Al verificarsi di un evento di forza maggiore, gli obblighi delle parti che non possano essere adempiuti in ragione di tale causa si considereranno automaticamente sospesi, senza penalità, per la durata dello stato di forza maggiore. Le parti s’impegnano comunque ad assumere le iniziative in loro potere per cercare di assicurare, entro breve tempo, il normale adempimento delle obbligazioni. Qualora le parti non siano in grado di eseguire le prestazioni per un periodo di tempo superiore ai sei mesi in ragione del perdurare della causa di forza maggiore, le stesse si incontreranno al fine di adottare le opportune determinazioni in merito al Contratto.

13. Obbligo di riservatezza e diritti di proprietà industriale

L’Acquirente è tenuto a mantenere riservate tutte le notizie di carattere tecnico (es: disegni, prospetti tecnici, documentazione, formule e corrispondenza in generale) ricevute dal Venditore e comunque apprese in esecuzione del Contratto, durante la vigenza del presente contratto e per la durata di tre anni a far data dalla consegna all’Acquirente del macchinario o del bene. Ogni diritto di proprietà industriale od intellettuale relativo ai Macchinari venduti rimarrà di esclusiva titolarità del Venditore.

14. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto alle date stabilite nelle fatture, l’Acquirente sarà costituito automaticamente in mora ed il Venditore avrà diritto di addebitare all’Acquirente interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche.

15. Clausola di salvaguardia

L’eventuale sopravvenuta inapplicabilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità totale o parziale di una o più disposizioni del contratto, ivi incluse quelle delle presenti condizioni generali lascia impregiudicata la validità delle altre clausole.

16. Informativa trattamento dati sensibili

L’Acquirente da atto di avere ricevuto e sottoscritto separata informativa sul trattamento dei patti sensibili e conferma sin d’ora di essere stato edotto rispetto alle seguenti circostanza. Il Venditore tratta i dati personali forniti dall’Acquirente, o altrimenti acquisiti anche presso terzi, con mezzi informatici e/o manuali; procedure e logiche sono decise secondo le finalità di trattamento. I dati sono trattati per eseguire/perfezionare il Contratto, far valere, difendere un diritto, adempiere la normativa vigente. Conferire i dati per l’esecuzione del presente Contratto è necessario ed è obbligatorio per adempiere alla legge; non conferirli rende impossibile eseguire il presente Contratto. Il personale del Venditore incaricato ed il Responsabile, se nominato, hanno accesso ai dati. L’Acquirente può richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e dei soggetti cui i dati sono comunicati, che sono: autorità, istituzioni pubbliche, istituti di credito, collaboratori, terzi per servizi tecnici ed organizzati usati per le finalità di cui sopra, altre società del gruppo, i legittimi destinatari ai sensi di legge, che trattano i dati come Titolari, Responsabili o incaricati, secondo il caso, per le finalità di cui sopra. L’Acquirente può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al “Codice Privacy” rivolgendosi al Titolare, ad esempio ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati, verificarne contenuto, origine, esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, conversione in forma anonima, blocco in conseguenza di violazione di Legge, opposizione al trattamento per motivi legittimi. Il Titolare è “MIGLIAVACCA di Migliavacca Giuseppe e Franco S.n.c.”. Per il trattamento c.d. necessario in ottemperanza agli obblighi di Legge, nonché per far valere un diritto e per eseguire il presente Contratto di compravendita, il consenso non è necessario.